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Lavoratori dello spettacolo: proposta di legge Gribaudo – Carbonaro

proposta di leggeIeri l’altro, nella sala conferenze della Camera dei Deputati, l’on. Chiara Gribaudo (PD) ha presentato la nuova proposta di legge sulle nuove tutele per i lavoratori dello spettacolo. Assieme a lei,  l’on. Alessandra Carbonaro (M5S) e Emanuela Bizi del Slc Cgil Nazionale; presenti anche l’attore Lino Guanciale e il regista Fabio Magnolini perché il progetto di legge è nato da un confronto con i sindacati e lavoratori. 

Il settore dello spettacolo, già in crisi, ha dovuto affrontare la pandemia investendo durante le riaperture per adeguarsi alle disposizioni sanitarie per poi ripiombare in una nuova chiusura. Questa situazione coinvolge 327 mila lavoratrici e lavoratori che, già in passato, faticavano a trovare tutele e che oggi possono vedere il proprio reddito dimezzato. Gribaudo insiste, però, sulla possibilità che questo disegno di legge possa rispondere anche a «problemi antichi» con lo scopo di «mettere ordine al disordine», riferendosi alle poche tutele e alla carenza normativa che attanaglia il settore, praticamente, da sempre. 

Il disegno di legge, nello specifico, agisce in tre punti: 

  1. Potenziamento del welfare, in particolare ciò che riguarda giornate di malattia e tutele assicurative
  2. Ampliamento di possibilità di tutele contributive al settore dell’insegnamento e della formazione
  3. Strumenti di agevolazione fiscale e contributiva per favorire l’emersione del lavoro sommerso.

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A seguire il testo integrale della proposta di legge.

Disposizioni per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo

Onorevoli colleghi!

La crisi sanitaria ed economica legata al Covid-19 ha reso lampante l’assenza di tutele adeguate per i professionisti dello spettacolo. Artisti, tecnici e autori del settore audiovisivo e dello spettacolo dal vivo sono stati tra i lavoratori più colpiti dalle misure di prevenzione del contagio, primi a fermarsi e ultimi a riprendere. Un sistema che già prima dell’emergenza sanitaria non garantiva diritti e tutele adeguati per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, con l’introduzione delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia, è letteralmente imploso. La frammentazione della loro professione, la precarietà, la discontinuità intrinseca di alcune figure professionali e la forte presenza di contratti atipici rendono questa categoria di lavoratori particolarmente fragile al cospetto di shock esterni di tale portata. Nella XVII legislatura, il Parlamento è intervenuto per affrontare tali problematiche attraverso interventi come la legge 81/2017, Statuto dei lavoratori autonomi, , o ancora attraverso la revisione delle aliquote previdenziali della gestione separata e le misure pensate per favorire l’emersione delle false partite IVA e del lavoro sommerso. Non è scontato ricordare, infatti, che negli stessi anni è stato effettuato uno studio sulle condizioni di lavoro nel settore dello spettacolo, dal titolo “Vita da artisti”, realizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e presentato pubblicamente il 4 maggio 2017, dedicato a Davide Imola, dirigente CGIL prematuramente scomparso al quale si deve il metodo partecipativo di questa ricerca. Nello studio si delineava attentamente, attraverso analisi quantitative e qualitative, svolte in collaborazione con sindacati e associazioni di settore, quali fossero le problematiche reddituali e burocratiche, con particolare riferimento all’assenza relative di tutele e di diritti assenti per i lavoratori dello spettacolo. Questa proposta di legge vuole rappresentare la risposta della politica alle problematiche emerse allora, che purtroppo non si sono state risolte in questi anni, anzi, le ritroviamo aggravate e tremendamente pressanti in questo 2020 di pandemia globale. La presente proposta di legge, inoltre, vuole essere un punto di partenza per un’organica riforma del welfare dello spettacolo e del settore culturale e creativo.

Durante i mesi del lockdown e ancor più nella difficile fase di riapertura, il settore della cultura ha contribuito in maniera importante alle iniziative di solidarietà, al perseguimento del bene comune e nel mobilitare le forze per rispondere all’emergenza. Tutti abbiamo ricordato come la cultura sia un bene fondamentale per la crescita individuale e per lo sviluppo di un territorio, anche se troppo spesso è considerata come qualcosa di secondario se non addirittura un costo per la comunità. Nello spettacolo dal vivo operano migliaia di lavoratori che contribuiscono ad arricchire la vita di ognuno di noi, svolgendo un mestiere faticoso e altamente impegnativo. Eppure, la realtà quotidiana di questi professionisti è poco o per nulla conosciuta, sia da parte dei cittadini, sia da parte delle istituzioni, tanto che anche le statistiche ufficiali offrono una rappresentazione limitata di questo settore. Secondo i dati INPS, nel 2019 il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell’anno è risultato pari a 327.812, con una retribuzione media annua di 10.664 euro ed un numero medio annuo di 100 giornate retribuite. Il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita in ogni mese è stato pari a 156.370, in prevalenza lavoratori alle dipendenze (86,0%). Risalta quindi la discontinuità del lavoro artistico per moltissimi di questi lavoratori, che infatti trova riscontro in Vita da Artisti: la rilevazione riportava già qualche anno prima che circa il 40% dei lavoratori intervistati svolgeva anche un’altra attività lavorativa, visto anche lo scarso livello di reddito medio. Non si tratta quindi solo di tutela dei diritti e delle condizioni dei lavoratori dello spettacolo ma dell’opportunità stessa per questi lavoratori di potere svolgere o meno la professione per la quale si sta studiando e ci si sta impegnando. L’età è un indice caratterizzante di questa distribuzione, poiché dopo una certa età o si è entrati in maniera strutturata nel mercato oppure si sceglie di non perseguire più questa strada. Gli intervistati segnalavano anche come diffuso lo svolgimento di attività formative e corsi attinenti alla propria professione nello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, le quali però non sono attualmente riconosciute come attività ascrivibili a quelle dei lavoratori dello spettacolo e quindi escluse dalla contribuzione alla gestione ex-Enpals. I rapporti di lavoro stabili e strutturati sono una rara eccezione nel mondo dello spettacolo, il contratto più frequente è il contratto temporaneo, oltre alle formule contrattuali in uso nel mondo dello spettacolo (la cessione dei diritti d’autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine) e alla partita IVA. Se da un lato esiste il problema dell’estrema precarietà dei lavoratori dello spettacolo, dall’altro lato la discontinuità costituisce una caratteristica propria del sistema, essendo “naturale” lo svolgimento del lavoro e delle diverse professioni nell’ambito di produzioni che prevedono tempi e modalità di realizzazione e rappresentazioni specifici, limitati, stagionali. Nell’arco dello stesso anno, i lavoratori possono ricorrere a molteplici formule contrattuali relative a classi diverse. I rapporti di lavoro nel mondo dello spettacolo si configurano quindi come frammentati e molto eterogenei. Il lavoro irregolare è una pratica molto diffusa e le forme con cui questo problema si manifesta sono diversificate. Se da un lato vi è un esplicito riferimento al lavoro nero “tout court” dall’altro vi sono modalità diversificate con cui il lavoro non è regolamentato: spesso non viene riconosciuto nei contratti il numero di giornate effettivamente lavorate. I problemi di conciliazione sono numerosi, sia per i ritmi di lavoro che per la paura stessa di restare disoccupati. I periodi di non lavoro, a causa della stagionalità di molte professioni, possono essere molto lunghi. Si tratta dunque di dover affrontare specificatamente varie problematiche di tutela retributiva, contributiva, di emersione del lavoro sommerso e di maggiori possibilità di conciliazione, anche con incentivi alla formazione. Sin dal 2007, il Parlamento Europeo invita gli Stati membri, attraverso una formale raccomandazione, a “sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l’adozione o l’attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l’assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee.” Sottolinea che occorre prendere in considerazione “la natura atipica dei metodi di lavoro dell’artista”. Nello stesso documento gli Stati membri venivano altresì invitati a creare strutture specializzate di formazione e tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, in modo da sviluppare un’autentica politica dell’occupazione. A strumenti previdenziali appropriati e coerenti con le particolarità presenti nel mondo del lavoro nello spettacolo, il legislatore europeo associava il fondamentale strumento della formazione continua e permanente inteso, questo, non solo ad offrire al lavoratore la possibilità di aggiornare le proprie competenze, siano esse in campo artistico o tecnico, ma anche come occasione di sviluppo delle proprie opportunità lavorative. D’altra parte, ponendo al centro di ogni attività collegata al mondo dello spettacolo il lavoro inteso in tutte le sue forme, è utile assumere anche strumenti integrati, quali ad esempio sistemi fiscali, che partendo dalla specificità del mondo dello spettacolo vadano a completarsi armonicamente con altre misure.

È quindi per rispondere alle esigenze manifestate dal settore, alla situazione di questi lavoratori esacerbata dalla crisi economica e alle giuste sollecitazioni del Parlamento europeo, che presentiamo al Parlamento questa proposta di legge al fine di rafforzare le tutele e i diritti dei lavoratori dello spettacolo e al tempo stesso di garantirne la semplificazione amministrativa e fiscale, favorendo l’emersione del lavoro sommerso e lo sviluppo di una riconoscibilità sociale del lavoro nel mondo dello spettacolo. Lo facciamo con l’intenzione di dare inizio ad una vera e propria rivoluzione per le politiche di welfare del settore.

Il testo si compone di 11 articoli suddivisi in due capi. Al Capo I, inerente i diritti e le tutele dei lavoratori, il primo articolo rivede la normativa in materia di malattia e maternità, modificando l’obbligo delle 100 giornate di contribuzione per accedere all’indennità di malattia, portate ora a 40; si innalza inoltre il massimale per il calcolo dell’indennità di malattia e maternità.

All’articolo 2, si rende accessibile la NASPI ai lavoratori dello spettacolo, anche autonomi, iscritti in via esclusiva al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, rivedendo specificatamente i requisiti di accesso.

All’articolo 3, si istituisce lo strumento di riconoscimento e tutela professionisti discontinui dello spettacolo, un’indennità specifica per contrastare i cali del reddito di questi lavoratori attraverso percorsi di formazione e aggiornamento professionale.

All’articolo 4 si estendono i codici qualifica invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS) per i lavoratori dello spettacolo che praticano l’insegnamento.

L’articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie concernenti le misure di questa prima parte.

Il Capo II contiene le misure di semplificazione, emersione dal lavoro sommerso e fiscalità agevolata. All’articolo 6, si istituisce presso l’INPS lo Sportello unico per lo Spettacolo Occasionale, utilizzabile per la richiesta del certificato di agibilità da parte di tutti i soggetti che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo A. Si prevede inoltre di poter utilizzare lo sportello anche per il pagamento dei diritti d’autore.

L’articolo 7 prevede l’introduzione di un credito d’imposta per i lavoratori dello spettacolo del gruppo A, per le spese sostenute da parte dei committenti.

L’articolo 8 estende le possibilità di utilizzo del metodo previsionale nel pagamento degli acconti fiscali da parte dei professionisti del gruppo A e B.

L’articolo 9 rende esenti da IRAP le imprese che impiegano professionisti del gruppo A per meno di 1500 giornate lavorative annue; riduce l’IRAP del 50% per quelle imprese fra 1500 e 3000 giornate lavorative annue.

L’articolo 10 estende ai lavoratori dello spettacolo che effettuano lezioni private, la previsione della tassazione agevolata al 15% sui relativi compensi, i quali vengono inoltre resi detraibili nel limite di 500 da parte delle famiglie con figli minori di 18 anni.

L’articolo 11 concerne le disposizioni finanziare relative al Capo II.

TESTO

CAPO I – Diritti e tutele per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo

Articolo 1

Indennità di malattia e maternità

1. All’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 le parole “cento paghe” sono sostituire dalle parole “quaranta paghe”.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i lavoratori dello spettacolo, anche autonomi e intermittenti, i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro. L’articolo 6, comma 15 di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, è abrogato.

Articolo 2

Indennità di disoccupazione

1. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’indennità di disoccupazione NASPI di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo, anche autonomi e intermittenti, iscritti in via esclusiva al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, non pensionati, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a partire dal 1° gennaio 2021 e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;

b) possano far valere almeno quindici giorni di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, quindici giorni di contribuzione oppure un rapporto di lavoro, di collaborazione o prestazioni di lavoro autonomo o intermittente di durata pari almeno a quindici giorni e che abbiano dato luogo a un reddito medio giornaliero almeno pari alla metà del massimale di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge.

2. L’erogazione della NASPI ai lavoratori di cui al comma 1 è regolata dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. L’INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi all’andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al presente articolo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 3

Strumento di Riconoscimento e tutela professionisti discontinui dello spettacolo

1. A decorrere dall’anno 2021 e per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, i lavoratori dello spettacolo, anche autonomi o intermittenti, iscritti da almeno 36 mesi alla gestione Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, possono fare richiesta dell’indennità di riconoscimento e tutela per i professionisti discontinui dello spettacolo, di seguito denominata Srt.

2. Possono far domanda della Srt i predetti lavoratori, non pensionati, che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Possano far valere nei precedenti 36 mesi almeno 120 giorni di contribuzione, di cui almeno 40 giorni negli ultimi 12 mesi, oppure possano far valere nei precedenti 48 mesi almeno 120 giorni di contribuzione, di cui almeno 60 negli ultimi 24 mesi, se negli ultimi 12 mesi ha usufruito per almeno un mese del congedo di malattia o maternità;

  2. Appartengano al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182;

  3. Abbiano avuto una flessione del reddito negli ultimi 12 mesi pari o superiore al 30% alla media del reddito dei precedenti 24 mesi;

  4. Non siano in congedo per malattia, maternità o in degenza ospedaliera al momento di presentazione della domanda;

  5. Non stiano percependo un’indennità di disoccupazione;

  6. Non abbiano dichiarato nell’anno fiscale precedente alla domanda un reddito superiore a 65.000 euro.

3. La Srt è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il numero di giorni di contribuzione. La Srt è pari al 75 per cento della retribuzione media giornaliera e comunque non superiore al 75 per cento del reddito medio dei 36 mesi precedenti alla presentazione alla domanda. L’indennità dà diritto a percepire il 75 per cento della retribuzione media giornaliera imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, entro il massimale previsto per l’indennità di malattia e di maternità.

4. Alla Srt non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. La Srt è corrisposta mensilmente, per un numero di giorni pari a quelli lavorati negli ultimi 24 mesi e comunque per non più di 120 giorni di indennità totali. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della Srt.

6. La domanda di Srt è presentata all’INPS in via telematica. La Srt spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla domanda. L’erogazione della Srt è sospesa in caso di malattia o maternità.

7. L’erogazione della Srt è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale nell’ambito delle discipline dello spettacolo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali, sono introdotte le misure volte a condizionare la fruizione della Srt alle attività di formazione continua e aggiornamento professionale, le condizioni e le modalità per l’attuazione della presente disposizione nonchè le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di cui al presente comma.

8. Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui al comma 6, il lavoratore decade dalla fruizione della Srt nei seguenti casi:
a) superamento dei 65.000 euro di reddito nell’anno fiscale;

b) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

Articolo 4

Estensione dei codici qualifica invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS) per i lavoratori dello spettacolo che svolgono attività di insegnamento di arti e mestieri

1. Entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a inserire le attività di insegnamento di arti e mestieri fra le attività riconosciute nei codici qualifica IVS per i lavoratori dello spettacolo, in base all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2 è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,5 per cento, il cui versamento è a carico del datore di lavoro e dei committenti.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’aliquota contributiva di cui sopra.

3. L’INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi all’andamento delle entrate contributive e del costo delle prestazioni di cui al presente articolo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

CAPO II – Semplificazione, emersione dal lavoro sommerso e fiscalità agevolata

Art. 6

Sportello unico per lo Spettacolo Occasionale

  1. Al fine di garantire la tutela contributiva dei lavoratori dello spettacolo e di semplificare l’accesso al certificato di agibilità, è istituito in forma telematica presso l’INPS lo Sportello unico per lo Spettacolo Occasionale, di seguito denominato Sportello.

  2. Lo Sportello è utilizzato per la richiesta del certificato di agibilità da parte di tutti i soggetti, imprese, enti pubblici e privati, cittadini, associazioni, che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182. L’apertura della pratica è concessa alla presentazione di data, luogo e modalità di svolgimento dell’attività e al pagamento dell’anticipo dei dovuti contributi previdenziali; la chiusura della pratica, entro e non oltre 60 giorni dal termine delle attività, è concessa dietro completamento della documentazione e presentazione di documenti attestanti il pagamento dei lavoratori.

  3. L’utilizzo dello Sportello è utilizzato ai fini di effettuare le richieste di agibilità per:
    a) Rappresentazioni a titolo oneroso;
    b) Attività didattica purché non a carattere continuativo;

  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, emana uno o più decreti legislativi al fine di integrare nell’attività dello Sportello la possibilità di pagamento dei diritti d’autore.

  5. Lo Sportello è realizzato dall’INPS con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Credito d’imposta per i lavoratori dello spettacolo del gruppo A

1. A partire dall’anno 2021 in via sperimentale, al fine di favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo e l’emersione di tali attività, ai soggetti committenti di attività di spettacolo dal vivo nelle quali sono impiegati lavoratori autonomi o subordinati appartenenti al gruppo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182 spetta un credito d’imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di tali spettacoli, così come fatturate dai o pagate ai suddetti lavoratori. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a valere sui fondi di cui all’articolo 11.

2. Il credito d’imposta e’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Art. 8

Metodo previsionale lavoratori dello spettacolo

1. A partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2020, le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano ai lavoratori subordinati e autonomi appartenenti ai gruppi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182 in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore al sessanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Art. 9

Esenzione IRAP

1. A partire dall’anno 2021, per le imprese del settore dello spettacolo che impiegano lavoratori subordinati e autonomi dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182, aderenti al contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive:

a) non è dovuto se il numero di giorni di contribuzione è inferiore a 1500 in un anno;
b) è ridotto del 50% se il numero di giorni di contribuzione è fra 1501 e 3000.

Art. 10

Tassazione e detraibilità delle lezioni prestate dai lavoratori dello spettacolo

1. A decorrere dall’anno 2021, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento delle le spese sostenute per ciascun figlio a carico, minore di età o con disabilità grave, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, per la fruizione di lezioni private, tenute da parte di lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182, anche riuniti in associazione. La somma massima detraibile non può essere superiore a 500 euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui all’articolo 11, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

2. All’articolo 1, comma 13 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole ““A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché svolta dai lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.”

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